L’accordo nella Ue per la riforma del mercato elettrico

AGI – Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per riformare l’assetto del mercato elettrico dell’Ue (Emd). La riforma mira a rendere i prezzi dell’elettricità meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, proteggere i consumatori dalle impennate dei prezzi, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e migliorare la tutela dei consumatori.

La proposta fa parte di una riforma più ampia dell’assetto del mercato elettrico dell’Ue, che comprende anche un regolamento incentrato sul miglioramento della protezione dell’Ue contro la manipolazione del mercato attraverso un migliore monitoraggio e trasparenza (Remit). L’accordo sul Remit è stato raggiunto il 16 novembre 2023.

Il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di dare agli Stati membri la possibilità di sostenere esclusivamente l’acquisto delle rinnovabili di nuova generazione, laddove le condizioni lo consentano e in linea con i piani di decarbonizzazione degli Stati membri. Sui contratti standardizzati volontari, entrambe le istituzioni hanno concordato di mantenere la loro natura volontaria per gli Stati membri. L’accordo provvisorio prevede anche una valutazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione tra i regolatori dell’energia (Acer) sul mercato dei Ppa sulla base delle informazioni provenienti dal database previsto dal regolamento Remit. 

Entrambi i colegislatori hanno convenuto di attribuire al Consiglio il potere di dichiarare una crisi, sulla base di una proposta della Commissione. Inoltre, l’accordo fornisce i criteri per dichiarare una crisi, relativa al prezzo medio dell’elettricità all’ingrosso o a un forte aumento dei prezzi al dettaglio dell’elettricità. Per quanto riguarda le misure che gli Stati membri dovranno adottare una volta dichiarata la crisi, entrambe le istituzioni hanno convenuto di prendere in considerazione la possibilità esistente di ridurre ulteriormente i prezzi dell’elettricità per i clienti vulnerabili e svantaggiati, sulla base dell’attuale direttiva sull’elettricita. Sono inoltre incorporate disposizioni volte a evitare indebite distorsioni o frammentazioni nel mercato interno.

Entrambi i colegislatori hanno convenuto inoltre di stipulare contratti per differenza bilaterali o regimi equivalenti con gli stessi effetti del modello utilizzato quando nei contratti a lungo termine sono coinvolti finanziamenti pubblici sotto forma di regimi di sostegno diretto dei prezzi. I contratti per differenza bidirezionali si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti di produzione di energia basati sull’energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio e nucleare.

Le regole per i Cfd bidirezionali si applicheranno solo dopo un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza giuridica per i progetti in corso. L’accordo provvisorio prevede flessibilità su come verrebbero ridistribuiti i ricavi generati dallo Stato attraverso i Cfd bidirezionali. I ricavi verrebbero ridistribuiti ai clienti finali e potrebbero anche essere utilizzati per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi o gli investimenti volti a ridurre i costi dell’elettricità per i clienti finali.