Cosa prevede il decreto Beneficenza

AGI – Cinque articoli in cui si fissano le informazioni che i produttori sono tenuti a dare sulla beneficenza, le modalità e i tempi di comunicazione all’Autorità garante per il mercato e la concorrenza, e le sanzioni – da 5.000 a 50mila euro fino alla sospensione dell’attività – in caso non siano rispettate le nuove regole. Secondo lo schema del disegno di legge recante disposizioni in materia di destinazione a scopo di beneficenza di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, al vaglio del Consiglio dei ministri, i produttori o i professionisti devono riportare “sulle confezioni dei prodotti” il “soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza; l’importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato; ovvero, nel caso in cui non lo sia, la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati alla beneficenza per ogni unita’ di prodotto”.

 

“I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni – si sottolinea – anche nell’ambito delle pratiche commerciali e in particolare nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Il medesimo obbligo è previsto per i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto”. “Prima di porre in vendita i prodotti – si continua – il produttore o il professionista comunica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato: le informazioni” sulla beneficenza e “il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell’importo destinato alla beneficenza”. “Entro tre mesi dalla scadenza del termine” va poi comunicato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il “versamento dell’importo destinato alla beneficenza”.

 

 

“Chiunque violi le disposizioni previste”, si sancisce, “è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro. “L’Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista – si aggiunge -. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro. La misura delle sanzioni è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unita’ poste in vendita. Nei casi di maggiore gravita’ la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da un mese a un anno”.